24 APRILE 2010 TRAPIANTI: COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, DONAZIONE SAMARITANA LEGITTIMA E SENZA RISCHI AGGIUNTIVI

 

La donazione degli organi ''samaritana'', ovvero fatta a beneficio di estranei, è ''legittima dato che si tratta di un atto supererogatorio, come tale eticamente apprezzabile per il movente solidaristico che lo ispira'' e ''tale procedura non implica rischi maggiori, dal punto di vista medico, per il donatore vivente di quelli che sono presenti nell'ambito di qualsiasi genere di espianto d'organo ex vivo''.

 

Questo il parere espresso dal Comitato nazionale per la Bioetica (Cnb) su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri dopo la notizia di tre persone disposte a donare il rene a strutture mediche e a beneficio di estranei e la conseguente discussione apertasi sulla stampa. La presidenza del Consiglio dei Ministri, spiega una nota, ''ha chiesto al Comitato di esprimere un parere in merito alla criticità di questa nuova situazione, eventualmente aggiornando un precedente parere del Cnb del 1997, dove la donazione di rene tra viventi veniva subordinata ai presupposti della consanguineità o del legame affettivo tra donatore e ricevente'' Ovvero ai requisiti previsti dalla legge n. 458 del 1967 che regola la donazione tra viventi.

 

''La specificità del problema - si legge nel parere del Cnb, elaborato dal prof. Lorenzo d'Avack, vicepresidente del Cnb - consiste nel fatto che in questo caso donatore e ricevente non hanno alcun legame affettivo, non si conoscono e la cessione dell'organo a titolo gratuito viene effettuata attraverso un centro di trapianti o una struttura medica''.

 

Il Comitato ha raccomandato: ''che siano garantiti tutti quegli strumenti (giuridici e clinici), unitamente al rigoroso rispetto del principio dell'anonimato, atti ad evitare possibili abusi e assicurare che l'atto non sia mosso da motivazioni di altra natura, quale ad esempio l'incentivo economico; che si preveda un registro riservato e rispettoso della privacy con i nominativi sia dei potenziali che degli effettivi donatori; che il dono del rene abbia un carattere aggiuntivo e non sostitutivo al trapianto da cadavere o da donatore vivente consanguineo o affettivamente legato; che l'espianto di rene da donatore samaritano abbia luogo nei centri di trapianto autorizzati nel rispetto delle procedure indicate dalla normativa in vigore di modo che si garantita una corretta ricezione dell'organo e della sua assegnazione; che l'accertamento sulle condizioni cliniche del donatore e sulle motivazioni del gesto sia attuato da una parte terza rispetto all'organizzazione medica che riceverà all'occorrenza il rene e che le linee guida, approvate dalla Conferenza Stato Regioni sulla donazione di rene da vivente e da cadavere, tengano conto, ma non diversamente nelle altre donazioni da vivente, di questo atto di generosità che deve tradursi in un criterio di preferenza nelle liste di attesa in caso di bisogno sopravvenuto di un rene da parte del donatore stesso''.


 








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