ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA ONLUS





 

 

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LA RETE TRAPIANTI NELLA FINANZIARIA 2008


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)

Capo XV
MISSIONE 17 –
RICERCA E INNOVAZIONE

Art. 75.
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica)

1. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all’articolo 10 della legge 1º aprile 1999, n. 91, l’effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, e` autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l’impiego dei fondi di funzionamento, nonche´ di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanita` pubblica attribuitigli
dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1º aprile 1999, n. 91, ai fini dell’esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi,tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005,  n. 219,
può:
a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;

b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

 

 

 

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