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9 FEBBRAIO 2010: IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PRESENTA IL REPORT 2009

Sono stati 3.164 i pazienti trapiantati nel 2009 contro i 2.932 del 2008, per un aumento percentuale tra organi solidi, tessuti e cellule pari al 10.5%.

Dopo una leggera flessione osservata negli ultimi due anni, i dati registrati nel corso del 2009 rilanciano la rete trapiantologica italiana e l’attività del Centro Nazionale Trapianti I potenziali donatori segnalati dai rianimatori nel 2009 sono stati 2.326 contro i 2.298 del 2008 con un incremento percentuale assoluto pari all’1.2%.

I donatori utilizzati nel 2009 sono 1.167 (contro i 1.094 del 2008) con un aumento percentuale assoluto del 6.7%. Un dato positivo importante registrato nel 2009 è quello relativo alle opposizioni: nell’anno trascorso la percentuale di opposizioni si è attestata sul 30.3% contro il 32.6% del 2008.

 

La riduzione delle opposizioni registrata nel 2009, dopo due anni di aumento. Per quanto riguarda, invece, i dati delle 3 aggregazioni Interregionali, l’area NIT (comprendente Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov.aut. di Trento e Marche ) nel 2009 ha registrato 778 donatori segnalati rispetto ai 679 nel 2008, 459 donatori procurati nel 2009 rispetto ai 525 del 2008, 423 donatori effettivi nel 2009 rispetto ai 497 del 2008. L’area AIRT (comprendente Piemonte,Valle D’Aosta, Toscana, Emilia Romagna, Prov.aut. Bolzano e Puglia) ha avuto 854 donatori segnalati nel 2009 contro gli 831 nel 2008, 424 donatori procurati nel 2009 rispetto ai 469 del 2008, 456 donatori effettivi nel 2009 rispetto ai 457 del 2008. L’area OCST (comprendente Lazio, Basilicata, Campania, Abruzzo-Molise, Calabria, Umbria, Sicilia e Sardegna) ha registrato 694 donatori segnalati nel 2009 rispetto ai 788 del 2008, 342 donatori procurati nel 2009 rispetto ai 364 del 2008, 310 donatori effettivi nel 2009 rispetto ai 370 dell’anno precedente.

 

In Italia il totale dei pazienti in lista d’attesta nel 2009 è stato pari a 9.331 con 164 pazienti in attesa di più di un organo, di cui 6.808 per un trapianto di rene con un tempo medio di attesa in lista pari a 2.97 anni, 1.447 per un trapianto di fegato con un tempo medio di attesa in lista pari a 2,06 anni, 702 per un trapianto di cuore con un tempo medio di attesa in lista pari a 2,47 anni, 226 per un trapianto di pancreas con un tempo medio di attesa pari a 3,06 anni, 312 per un trapianto di polmone con un tempo medio di attesa pari a 1,90 anni. Nel corso degli anni il sistema delle liste d’attesa si è mantenuto in sostanziale equilibrio e in linea con quello dei principali paesi europei. (tratto dal comunicato stampa del CNT del 4 febbraio 2010)

 

 

 

1 FEBBRAIO 2010: DECRETO MILLEPROROGHE: INSERITO UN EMENDAMENTO AL TESTO DEL MAXI EMENDAMENTO IN DISCUSSIONE AL SENATO

 

La carta di identità dovrà contenere l'indicazione del consenso, ovvero, del diniego a donare i propri organi in caso di morte. E' quanto si legge in un comma del maxi-emendamento al decreto "milleproroghe".

I cittadini italiani, indicheranno sulla carta d'identità se intendono donare o meno i propri organi in caso di morte. L’emendamento proposto dalla Senatrice Laura Bianconi ricalca la proposta di legge n. 1041 da lei presentato il 23 settembre 2008.

 

Dal 1999, con l’approvazione della legge 91, il consenso può essere espresso in vari modi, tra cui: con una dichiarazione scritta che si porta con sé, registrando la volontà all’unità sanitaria locale o davanti al medico di famiglia.

Da allora il consenso esplicito è arrivato al registro nazionale da circa un milione di italiani. Per tutti gli altri italiani la legge prevedeva l’applicazione del «silenzio-assenso-informato». Ma il principio che pure è servito per far approvare la legge, è rimasto inapplicato.

 

L’emendamento sembra di fatto superare i problemi organizzativi, in quanto il cittadino dichiara la sua volontà dopo essere stato informato al momento di richiedere o rinnovare la carta di identià. Afferma il Dr. Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti: «E’ positivo che l’indicazione o meno alla donazione degli organi nella carta di identità sia espressione della volontà in vita».

 

Il testo dell'emendamento di Commissione relativo al DDL n.1955 N. 3.15 Senatrice Laura Bianconi.

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: »La carta d'identità deve altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte»

 

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773" Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "

Art. 3 (con successive modifiche ed integrazioni)

Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno.

La carta di identità ha durata di dieci anni. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza.

 

10 FEBBRAIO 2010: DECRETO MILLEPROROGHE RICONOSCIMENTO DIRITTI DONATORI DI ORGANI VIVENTI

 

L'approvazione, ieri, da parte della commissione del Senato, dell'emendamento per il riconoscimento dei diritti dei donatori di organi viventi, è il primo importante passaggio per l’attuazione della legge 458 del 1967 che regola la donazione ed il trapianto di organi tra viventi. Lo schema del «Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente», è stato già discusso dalla conferenza Stato-Regioni, che nella seduta dell'8 aprile 2009 ha dato parere favorevole.

 

Successivamente il Consiglio di Stato ha formulato delle complesse osservazioni che ne ha bloccato l'iter. L’emendamento, con le risorse previste consentirà ai donatori viventi che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, di avere gli stessi diritti già previsti nel caso di donazioni di midollo osseo in tema di permessi retribuiti. Afferma Luciana Pedoto, deputata in commissione Affari sociali della Camera, commentando l'approvazione dell’emendamento da lei proposto. ''Esprimo tutta la mia soddisfazione, l'emendamento consentirà al ministro della Salute di emanare il regolamento in materia atteso da quarantatre anni sanando un'ingiustizia che darà sollievo ai malati e ai loro familiari''

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

   9- bis . In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458.

   9- ter . Ai maggiori oneri di cui al comma 9- bis , pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 9- quater.

   9- quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

 

Legge 6 marzo 2001, n. 52 "Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo"

Art. 5. (Diritti dei donatori).

   1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:

a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;

b) prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;

c) accertamento dell’idoneità alla donazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

   2. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l’accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

 

 

 

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