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Perché donare i propri organi e tessuti?


La possibilità di trapiantare organi e tessuti prelevati da una persona deceduta ad un’altra che ha necessità di essere curata, è una grande opportunità: attraverso il trapianto, è possibile salvare e migliorare la qualità di vita di molti pazienti.

Quali organi e tessuti possono essere donati?

ORGANI: cuore, reni, fegato, polmoni, pancreas e intestino.

TESSUTI: pelle, ossa , tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni.


Quando avviene la donazione di organi?

Solo dopo che è stato fatto tutto per salvare il paziente, ma il cervello non funziona più e non potrà mai più funzionare a causa della completa distruzione delle cellule cerebrali; quando cioè sia stata accertata la morte encefalica, o morte cerebrale, stato definitivo irreversibile.


A chi va consegnato il tesserino?

Va portato con sé insieme ai propri documenti personali. E' possibile registrare la propria volontà anche alla ASL di appartenenza. E’ importante comunque comunicare la propria volontà anche ai familiari.


Perche io dovrei donare?

Spesso evitiamo questa domanda, ritenendo che il trapianto sia estraneo alla nostra vita. Donare i propri organi e tessuti significa salvare vite umane o curare gravi malattie Ognuno di noi potrebbe avere bisogno di essere curato con un trapianto Ognuno di noi può scegliere di essere donatore di organi.


Come fanno i medici a stabilire che una persona è morta?

La morte è causata da una totale assenza di funzioni cerebrali, dipendenti da un prolungato arresto della circolazione per almeno 20 minuti, o da una gravissima lesione che ha colpito direttamente il cervello. In questi casi, detti di “morte cerebrale”, i medici eseguono una serie di accertamenti clinici per stabilire, per un periodo di almeno 6 ore consecutive, la contemporanea assenza di:



a) riflessi che partono direttamente dal cervello,
b) reazioni agli stimoli dolorifici,
c) respiro spontaneo,
d) stato di coscienza
e) qualsiasi attività elettrica del cervello (elettroencefalogramma piatto).

La morte può essere accertata da un solo medico?

No, in ogni caso gli accertamenti devono essere effettuati da una commissione di 3 medici (un medico legale, un rianimatore ed un neurologo), registrati e ripetuti almeno 3 volte nel periodo delle 6 ore.


In una persona morta il cuore può battere ancora?

Si, la morte di una persona è determinata esclusivamente dalla morte del cervello, indipendentemente dalla funzioni residue di qualsiasi organo. Per questo motivo in un soggetto deceduto in condizioni di “morte encefalica”, se si mantiene una ventilazione meccanica, il cuore può battere per alcune ore. La donazione di organi può essere effettuata solo in questi casi.

Che differenza c’è tra morte cerebrale e coma?

Nella morte cerebrale tutte le cellule cerebrali sono morte e non è possibile rilevare alcuna attività (vitale). Nel coma il paziente è vivo, anche se la coscienza è assente; i riflessi sono presenti, l’attività elettrica è rilevabile, così come la risposta agli stimoli dolorifici. Il paziente in coma viene curato, spesso con ottimi risultati, e riprende una vita normale.


E’ possibile confondere il coma con la morte cerebrale?

No, le procedure diagnostiche consentono di escludere (con sicurezza) questa possibilità.


E’ possibile decidere a chi verranno trapiantati i propri organi dopo la morte?

No, gli organi vengono assegnati ai pazienti in lista di attesa in base alle condizioni di urgenza ed alla compatibilità clinica ed immunologica del donatore con le persone in attesa di trapianto.


I pazienti pagano per ricevere un organo?

No, è illegale comprare o vendere organi umani: la donazione è sempre gratuita ed anonima. I costi del trapianto sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.


Come vivono i trapiantati?

Rinascono! Riprendono a vivere, dopo essere stati gravemente ammalati e, spesso, vicini alla morte. I soggetti in età fertile possono avere figli, le giovani donne trapiantate possono portare a termine una gravidanza. Ormai i casi di rigetto sono sempre più rari e controllabili dalla terapia farmacologia.


Fino a quale età si possono donare organi e tessuti?

Non esistono limiti di età: in particolare le cornee e il fegato, prelevati da donatori di età superiore ad 80 anni, sono frequentemente idonei ad essere prelevati e trapiantati.


Attraverso organi e tessuti possono essere trasmesse gravi malattie?

Ogni potenziale donatore viene obbligatoriamente sottoposto ad accurati accertamenti clinici, laboratoristici e strumentali che garantiscono ampi margini di sicurezza


La normativa sui trapianti

La normativa sui trapianti è dedicata a 3 diversi aspetti. 1.L’accertamento di morte; 2.La formulazione della manifestazione di volontà alla donazione; 3.L’organizzazione del sistema trapianti; L’accertamento di morte è regolamentato attraverso la legge 578/93 e dal DM 582/94, la cui applicazione ha consentito di precisare in modo chiaro e definitivo le procedure per accertare la morte che, in ogni caso, sono state rese obbligatorie indipendentemente dalla possibilità di effettuare prelievi di organi e tessuti.La manifestazione di volontà è regolamentata dai primi 5 articoli della legge 91/99 che prevedono:· l’informazione dei cittadini sulle tematiche della donazione e del trapianto. · La manifestazione della volontà in una prima fase attraverso un meccanismo di consenso esplicito (i cittadini sono chiamati ad esprimere un sì o un no) e in una fase successiva attraverso il silenzio-assenso (si considera donatore chi non ha espresso il proprio no dopo che tutti i cittadini sono stati singolarmente informati) L’organizzazione del sistema trapianti è regolamentata dai 23 successivi articoli della legge 91/99 attraverso:· un centro nazionale, centri interregionali e centri regionali, che presiedono l’insieme delle attività e, in particolare, la gestione delle liste di attesa e l’ assegnazione degli organi, · la definizione di una nuova funzione sanitaria (il coordinamento ai prelievi) dedicata all’incremento delle attività di donazione ed ai rapporti con i familiari dei donatori · la verifica della idoneità degli organi e dei tessuti prelevati · la realizzazione di un sistema informatico nazionale dedicato a tutte le attività collegate con il trapianto · la definizione di regole e di metodologie condivise ed attuate da tutto il sistema trapianti in modo chiaro e trasparente. 1. L’accertamento di morte; 2. La formulazione della manifestazione di volontà alla donazione; 3. L’organizzazione del sistema trapianti; L’accertamento di morte è regolamentato attraverso la legge 578/93 e dal DM 582/94, la cui applicazione ha consentito di precisare in modo chiaro e definitivo le procedure per accertare la morte che, in ogni caso, sono state rese obbligatorie indipendentemente dalla possibilità di effettuare prelievi di organi e tessuti. La manifestazione di volontà è regolamentata dai primi 5 articoli della legge 91/99 che prevedono: · l’informazione dei cittadini sulle tematiche della donazione e del trapianto. · La manifestazione della volontà in una prima fase attraverso un meccanismo di consenso esplicito (i cittadini sono chiamati ad esprimere un sì o un no) e in una fase successiva attraverso il silenzio-assenso (si considera donatore chi non ha espresso il proprio no dopo che tutti i cittadini sono stati singolarmente informati) L’organizzazione del sistema trapianti è regolamentata dai 23 successivi articoli della legge 91/99 attraverso: · un centro nazionale, centri interregionali e centri regionali, che presiedono l’insieme delle attività e, in particolare, la gestione delle liste di attesa e l’ assegnazione degli organi, · la definizione di una nuova funzione sanitaria (il coordinamento ai prelievi) dedicata all’incremento delle attività di donazione ed ai rapporti con i familiari dei donatori · la verifica della idoneità degli organi e dei tessuti prelevati · la realizzazione di un sistema informatico nazionale dedicato a tutte le attività collegate con il trapianto · la definizione di regole e di metodologie condivise ed attuate da tutto il sistema trapianti in modo chiaro e trasparente


Come si esprime la volontà di donare?

Con i certificati elettorali del 21 maggio 200 è stata ( speriamo) effettuata una capillare distribuzione di moduli che i cittadini possono utilizzare per dichiarare la volontà alla donazione dei propri organi dopo la morte. Vengono previste due modalità per esprimere la volontà:a) attraverso la dichiarazione scritta che il cittadino porta con se con i propri documenti; b) Attraverso la registrazione della volontà (positiva o negativa) effettuata presso le USL o i medici di famiglia). Con questa iniziativa si da la possibilità (non l’obbligo) di esprimere la propria volontà. Il sistema scelto in via transitoria non è il silenzio-assenso ma il consenso o dissenso esplicito (come previsto dall’art.23 della legge n.91 del 1 aprile 1999). Se un cittadino non si esprime, è previsto dalla legge la possibilità per i familiari (la legge indica quali: coniuge, convivente more-uxorio, figli, genitori) di opporsi al prelievo. In ogni caso il prelievo non ha luogo se viene presentata una dichiarazione del potenziale donatore, contraria alla donazione, successiva alla precedente dichiarazione positiva.Qualunque nota scritta che riporti: cognome e nome, data di nascita, codice fiscale (non obbligatorio), dichiarazione di volontà, data e firma, è considerata valida ai fini della dichiarazione di volontà. Dal mese di luglio ogni cittadino può registrare la propria volontà anche alla USL, in questo caso i suoi dati vengono inseriti in un archivio situato presso il Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri Interregionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte ai sensi della legge n.578 del 29 dicembre 1993 e del decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22 agosto 1994, i medici rianimatori verificano se il soggetto ha con se la dichiarazione o ha registrato la propria volontà nel registro informatico. Possono verificarsi solo tre casi:1) il soggetto ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione Ø in questo caso i familiari non possono opporsi. 2) il soggetto ha espresso volontà negativa alla donazione Ø in questo caso non c’è prelievo d’organi. 3) il soggetto non si è espresso Ø in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono. In ogni momento si può cambiare idea con una nuova dichiarazione.

A chi va consegnato il tesserino?

Va portato con sé insieme ai propri documenti personali, è possibile registrare la propria volontà anche alla ASL di appartenenza. E’ importante comunque comunicare la propria volontà anche ai familiari.


In caso di smarrimento del tesserino cosa devo fare?

Si può scrivere un qualsiasi foglio riportando: nome cognome, dati anagrafici, manifestazione di volontà, data e firma. Anche questa modalità è considerata valida ai fini della dichiarazione di volontà.


Sono portatore di epatite C/B posso donare i miei organi?

Non ci sono controindicazioni assolute. E’ vero però che il prelievo degli organi si può effettuare solo in assenza di malattie trasmissibili. Tuttavia la valutazione di idoneità clinica del potenziale donatore viene eseguita dai medici solo al momento dell’eventuale prelievo. Con questo tesserino si chiede a tutti i cittadini di esprimere la propria volontà a prescindere dallo stato clinico.


Sul tesserino è indicato numero e documento. A quale si riferisce?

Indicare il documento non è obbligatorio, comunque il riferimento è al documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto).


Il documento di riconoscimento ha una scadenza. Quando scade è necessario manifestare nuovamente la volontà?

No, la manifestazione di volontà non è legata in alcun modo alla scadenza del documento che viene indicato sul tesserino. La manifestazione di volontà è considerata valida fino a quando non viene presentata una successiva dichiarazione contraria alla precedente. In questo caso fa fede la data di sottoscrizione della nuova dichiarazione.


Ho gia la tessera AIDO (o altra tessera di altra Associazione) cosa devo fare con questo tesserino?

Qualsiasi dichiarazione che contenga: cognome e nome, dati anagrafici, dichiarazione di volontà, data e firma è considerata valida ai fini della dichiarazione di volontà. Se sulle tessere delle Associazioni sono riportati questi dati, anche queste sono considerate valide, in questo caso non è necessario compilare il tesserino distribuito.

Se un cittadino non si esprime vale il silenzio-assenso?

Assolutamente NO. Siamo in una fase transitoria prevista dall’art. 23 della legge n.91 del 1 aprile 1999. Il suddetto articolo prevede che prima dell’applicazione del silenzio-assenso sia data la possibilità (non l’obbligo) ai cittadini italiani di esprimere la propria volontà. Chi non si esprime lascia la possibilità di opporsi ai familiari.




GRAZIE SE AVETE DECISO E PRESO UNA DECISIONE IN MERITO


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