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INPS CAMBIA LE''REGOLE" DELLA VERIFICA
Ia Legge 3 agosto 2009, n. 102 che, alla'articolo 20, ha fissato nuovi criteri e competenze nei procedimenti di accertamento delle minorazioni civili. Come noto, dal primo gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all'lNPS e non più alle Aziende USL. Le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS.
Queste disposizioni normative sono state rese operative da INPS e disciplinate dalla Circolare 28 dicembre 2009, n. 131.
Cosa prevedeva la Circolare 131/2009
La nuova composizione delle Commissioni ASL (integrate con un medico INPS) avrebbe dovuto generare un vantaggio in termini di tempi oltre che - sicuramente di risparmi di gestione.
lnfatti, la Circolare dell'INPS 131/2009 prevede che se al termine della visita il verbale viene approvato all'unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'lNPS, viene spedito all'interessato da parte dell'INPS stesso. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all'ente concessore e "messo in lavorazione".
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'lNP5.
Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita diretta nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMlC, ENS, UlC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell'handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/'t992 e 68/1999).
Quindi: le visite dirette avrebbero dovuto essere limitate ai casi dubbi e ai casi su cui non vi era accordo, consentendo comunque un ampio ricorso alla valutazione sugli atti, senza cioè scomodare il Cittadino.
Evidentemente, a quasi un anno di distanza, INPS verosimilmente rileva che il sistema non funziona: in molte Commissioni ASL il medico INPS non è ancora presente; la documentazione sanitaria completa non viene trasmessa all'lNPS, ma, soprattutto, le concessioni di provvidenze economiche stanno riprendendo il loro normale.
Ecco allora che l'Istituto cambia le sue indicazioni con una Comunicazione del
20 settembre 2010 (interna e non diffusa nel sito ufficiale) del Direttore Generale
ai tutti i Dirigenti regionali INPS.
Più visite dirette
Il Direttore Generale stabilisce che "si rende indispensabile potenziare il ricorso all'accertamento sanitario diretto sulla persona con l'obbiettivo di verificare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti sanitari.
Anche se la nota afferma che l'intento è quello di rendere "definitivo il giudizio medico legale dei sanitari INPS, con il dichiarato obiettivo di evitare futuri disagi al cittadino conseguenti a successive verifiche sanitarie straordinarie", sembra piuttosto che la finalità sia quella di stringere ulteriormente i meccanismi di controllo e di restrizione delle provvidenze concesse.
Le stesse "Linee Guida", allegate alla nota del Direttore Generale (paragrafo "Visita diretta"), sottolineano che I'accertamento sanitario diretto è da ritenersi prioritario al fine di garantire la massima coerenza metodologica e la trasparenza dell'iter valutativo e del conseguente giudizio medico-legale. Ciò soprattutto nei casi in cui si evidenzi una severa minorazione dell'integrità psico-fisica da cui derivano benefici assistenziali.
Le conseguenze per il Cittadino
Le conseguenze per il Cittadino sono di più severe di quanto appaia.Vediamo il perchè.
ll Cittadino che chiede l'accertamento (primo accertamento o revisione o accertamento al l8esimo anno di età) può ricevere una valutazione non unanimema a maggioranza da parte della Commissione oppure unanime (incluso il medico INPS, quindi).
Nel primo caso, già la Circolare 131/2009 prevedeva una valutazione sugli atti o con visita diretta presso la Commissione INPS.Ora, il Direttore Generale suggerisce il ricorso prioritario alla visita diretta.
Ma il ricorso alla visita diretta è prioritario - secondo INPS - anche nel caso in cui il giudizio della Commissione ASL (integrata con il medico INPS) sia stato unanime, soprattutto nei casi in cui siano previsti benefici assistenziali (cioè, in particolare, pensioni, assegni, indennità). Le "Linee Guida" propongono delle eccezioni discrezionali alla convocazione alla visita diretta in alcuni casi specifici:
Casi in cui si è proposta l'applicazione del DM 2 Agosto 2007, ove siano rispettati i requisiti previsti dalle singole voci;
Minori con patologie validamente documentate soprattutto concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico-malformativo;
Soggetti inseriti in strutture di lungodegenza o in residenze protette;
Soggetti interdetti;
Soggetti di interesse geriatrico con perdita dell'autonomia personale adeguatamente documentata;
Patologie neoplastiche di comprovata gravità.
Quindi, saranno molti i Cittadini che ver- ranno, d'ora in poi, sottoposti ad una doppia visita: prima allASL e poi all'lNPS. I disagi e i ritardi aumenteranno parecchio.
Considerando il clima politico-culturale attuale e l'evoluzione delle disposizioni in materia, appare poco convincente la motivazione di INPS che tali procedure siano rivolte ad un minor disagio per il Cittadino.
Sorge poi un dubbio circa il significato del permanere dei Medici INPS in seno alle Commissioni ASL. Se il loro coinvolgimento era motivato dall'opportunità di accelerare e ottimizzare i procedimenti, dopo le nuove indicazioni, questa presenza appare solo come un costo per INPS e non con un vantaggio per il sistema. Ma forse è proprio questo il problema.
Ultima notazione, riguarda la "rilettura" presente nelle "Linee Guida" rispetto ai criteri medico-legali di accertamento delle minorazioni civili. ln più passaggi, vi sono affermazioni ed interpretazioni che non trovano fondamento nella normativa vigente e che sono comunque discutibili anche sotto il profilo della letteratura scientifica in materia.